Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Ingegneri Volontari” in breve AIV, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”.  L’Associazione ha sede legale in Via Tommaso Campanella, n. 54, nel Comune di Verona (Italia). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

STATUTO

AIV e’ disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della Legge  D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 smi, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi piu’ particolari. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attivita’ della Associazione stessa. Il presente Statuto puo’ essere modificato con deliberazione della Assemblea con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 4

FINALITA’

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita’ di solidarieta’sociale tra i popoli e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. L’Associazione assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale

3. L’Associazione intende aiutare direttamente ed indirettamente le popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

4. L’Associazione puo’ svolgere le proprie attività anche a contatto con altre realtà: l’Universita’, le Organizzazioni Non Governative, gli Organismi Internazionali, le Imprese e gli Enti locali, restandone tuttavia sempre distinta ed autonoma nel rispetto dei commi 1, 2, 3.

5. L’azione dell’Associazione si fonda sul rispetto e valorizzazione della cultura e dell’identita’ di ciascuna comunita’, nonchè sul rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi.

6. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attivita’ prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione puo’, inoltre, servirsi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione stessa nonche’ la qualificazione e specializzazione degli interventi in particolare all’estero.

 Articolo 5

ATTIVITA’ e OBIETTIVI

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attivita’ diverse da quelle sotto elencate. L’Associazione potra’ tuttavia svolgere attivita’ direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. In particolare l’Associazione si propone di raggiungere i seguenti obbiettivi: 1. Realizzazione di programmi per i paesi in via di sviluppo che abbiano per oggetto: fattibilita’, progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture, la fornitura di attrezzature e servizi, con l’obiettivo di fornire un contributo materiale e pratico allo sviluppo di un gruppo o comunita’, la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate. 2. Realizzazione di programmi per la formazione scolastica e professionale, in loco e in Italia, di cittadini dei Paesi in via di sviluppo per promuovere processi di sviluppo endogeno. 3. Realizzazione di programmi di informazione, educazione e sensibilizzazione, in ambito Provinciale, Regionale, Nazionale ed Estero, allo scopo di promuovere l’acquisizione di una coscienza critica, la comprensione delle problematiche e l’adozione di comportamenti responsabili in ogni ambito della vita quotidiana. 4. L’introduzione di periodi di formazione sull’uso degli strumenti e delle tecniche introdotte, come garanzia di una successiva e duratura integrazione in nuovi processi di lavoro, da parte degli abitanti delle zone di intervento. 5. L’individuazione ed il reclutamento di Personale prevalentemente Volontario per l’invio all’Estero, con lo scopo dello sviluppo dei progetti o dei piani di intervento redatti in loco. 6. Svolgimento di attivita’ di ricerca scientifica e tecnologica mediante: sviluppo di tesi di laurea e dottorato, partecipazione a programmi di ricerca nell’ambito delle finalita’ dell’Associazione. 7. Promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attivita’ di formazione, nonche’ volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.

Articolo 6

PATRIMONIO

Il patrimonio e’ formato: 1. Dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessita’ ed al funzionamento dell’associazione. 2. Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere l’associazione. 3. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 4. Da eventuali entrate per servizi prestai dall’associazione. 5. Rimborsi derivanti da convenzioni. La quota associativa e’ annuale, non e’ frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualita’ di Socio. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre al versamento della quota associativa annua; e’ comunque facolta’ dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a tale quota. L’Associazione, per il miglior raggiungimento delle finalita’, potra’ possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l’elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonche’ i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell’Inventario, che e’ depositato presso la sede dell’Associazione e puo’ essere consultato dagli aderenti.

Articolo 7

ASSOCIATI

Sono aderenti all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalita’ dell’Associazione e, mosse da spirito di solidarieta’, si impegnano concretamente per realizzarle. Chiunque intenda divenire Socio deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalita’ dell’Associazione, di essere disposto a cooperare al conseguimento degli scopi dell’Associazione ed a rispettare le norme del presente Statuto e ogni altra delibera degli Organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede a dare risposta alle domande di ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta si intende accolta. Le domande di ammissione non possono essere rifiutate e/o discriminate sulla base di motivazioni di carattere politico, religioso o etnico in armonia con le finalita’ stabilite nell’Articolo 4, comma 2 del presente Statuto. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative. L’ammissione a Socio e’ a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e’ esclusa la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa. Il numero di Soci e’ illimitato. I nuovi Soci sono tenuti al versamento della quota associativa, in vigore al momento della domanda, entro 30 giorni dall’accettazione della domanda. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci (dopo che essi avranno versato la quota associativa). La qualita’ di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L’esclusione e’ deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a 6 mesi nel pagamento delle quote sociali a decorrere dalla data prefissata per il rinnovo o per lo svolgimento di attivita’ in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, o nel caso in cui l’Associato non abbia presenziato, ne’ in proprio ne’ per delega, a nessuna delle riunioni dell’Assemblea nel corso di un anno solare ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovra’ essere comunicato all’Associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, puo’ ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. I Soci possono in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, ne’ hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di: 1. Eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Partecipare, in proprio, o per delega, alle assemblee ed a votare, direttamente o per delega, le relative delibere. 3. Essere informati sulle attivita’ dell’Associazione e controllarne l’andamento. 4. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attivita’ prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 5. Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e consultare i verbali. Gli aderenti all’Associazione hanno il dovere di: 1. Rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli Organi Sociali. 2. Svolgere la propria attivita’ verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 3. Versare la quota associativa secondo l’importo e il termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

ORGANI SOCIALI

L’Associazione si avvale della seguente struttura nel rispetto del principio inderogabile di democraticita’. L’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo. Il Presidente. Il Vice Presidente. Il Segretario. Il Tesoriere. Il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono attribuite in seno al Consiglio Direttivo e vengono assegnate internamente ad esso. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 10

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea e’ composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed e’ l’organo sovrano. L’Assemblea e’ convocata dal Presidente. Per la validita’ della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione e’ necessario che siano presenti o rappresentati almeno la meta’ degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sara’ valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e deliberera’ sempre a maggioranza semplice. L’Assemblea ha i seguenti compiti: 1. Eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente. 2. Deliberare gli indirizzi programmatici. 3. Approvare il bilancio consuntivo. 4. Deliberare su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo. 5. Deliberare sulle istanze dei soggetti non ammessi o esclusi dall’Associazione. 6. Deliberare sulle richieste di modifica del presente Statuto. 7. Deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. 8. Deliberare nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessita’ e urgenza. 9. Controllare l’operato del Consiglio Direttivo. L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro piu’ anziano per data di adesione. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non e’ ammessa piu’ di una delega per ciascun aderente. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’Assemblea e’ redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, 2 volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/5 dei Soci o da almeno 2/3 dei Consiglieri. L’Assemblea, ordinaria e’ convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. L’Assemblea straordinaria e’ convocata con le medesime modalita’ dell’Assemblea ordinaria, ma con preavviso di almeno 15 giorni della data fissata. Per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno 2/3 degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/10 dei Soci.

Articolo 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e’ l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volonta’ e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo’ essere revocato. Il Consiglio Direttivo e’ composto da 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i Soci dell’Associazione. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, accede alla carica nell’ordine, il primo dei non eletti nella seduta di designazione dei membri del Consiglio. In caso di impossibilita’, per qualsiasi motivo, di tale modalita’ di ricomposizione del Consiglio, l’Assemblea elegge i membri mancanti alla prima riunione successiva. In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri superiore a 2 l’Assemblea viene convocata entro 15 giorni per l’elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo e’ investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l’anno ed e’ validamente costituito e delibera quando e’ presente la maggioranza dei sui membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei Consiglieri, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalita’ in precedenza riportate. In caso di urgenza e necessita’ il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza delle formalita’ di convocazione stabilite. Il Consiglio Direttivo e’ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facolta’ di nominare consiglieri scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attivita’ dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 1. Nominare il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 2. Elaborare gli indirizzi programmatici della Associazione da sottoporre all’approvazione della Assemblea. 3. Gestire l’Associazione e, in particolare, compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea. 4. Stabilire l’ammontare della quota associativa. 5. Stabilire le modalita’ per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. 6. Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo annuale. 7. Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, in accordo con i principi indicati dall’Assemblea e dallo Statuto. 8. Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci in base alle finalita’ e ai regolamenti interni e statuari. 9. Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessita’ e di urgenza. 10. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita’ di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. 11. Deliberare sull’eventuale esclusione degli Associati. 12. Deliberare su ogni altra questione non appartenente alla competenza dell’Assemblea.

Articolo 12

IL PRESIDENTE

Al Presidente e’ attribuita la rappresentanza legale l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente e’ eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessita’ e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo, designato dal Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente cessa la sua attivita’ per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di decesso o di rimozione del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta utile l’Assemblea provvedera’ all’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente, con firma congiunta con il Tesoriere, autorizza prelievi dal c/c bancario per l’esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio per importi superiori a una quota fissata dal Consiglio stesso.

Articolo 13

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente e’ nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 14

IL SEGRETARIO

Il Segretario e’ nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attivita’ esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione ed ha i seguenti compiti: 1. Provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro dei Soci. 2. E’ responsabile della redazione e della conservazione dei Verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 3. Da direttive all’eventuale personale retribuito.

Articolo 15

IL TESORIERE

Il Tesoriere e’ nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il Tesoriere cura la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti: 1. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilita’ dell’Associazione nonche’ alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa degli eventuali soggetti eroganti. 2. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese secondo le decisioni degli organi associativi prese in conformita’ al presente Statuto. 3. Predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea entro il mese di Giugno.

Articolo 16

IL COLLEGLIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori e’ nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. e’ composto di tre membri, con idonea capacita’ professionale, anche non Associati, la cui funzione e’ controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Articolo 17

DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche non possono essere riconfermate per piu’ di 3 volte consecutivamente. Le sostituzioni effettuate nel corso dell’anno, sempre mediante elezione in Assemblea, decadono allo scadere dell’anno medesimo. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati

Articolo 18

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Articolo 19

BILANCIO

L’esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio e’ predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria.

Articolo 20

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalita’ di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione e’ custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Articolo 21

DIPENDENTI E COLLABORATORI

L’Associazione puo’ assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e smi.

Articolo 22

RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 23

ASSICURAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione puo’ assicurarsi per i danni derivanti da responsabilita’ contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

Articolo 24

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento e’ deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati. L’Associazione si estingue inoltre, secondo le modalita’ di cui all’art. 27 c.c.:quando il patrimonio e’ divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sara’ devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non e’ previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi g Il Vice Presidente e’ nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.