Associazione
Ingegneri Volontari – ODV
Statuto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ART. 1
(Denominazione e
sede)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l’Ente senza scopo di lucro denominato: “Associazione Ingegneri Volontari”, in breve AIV, che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
La denominazione sociale, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l’acronimo “ODV” e diventerà “Associazione Ingegneri Volontari ODV”.
Di tale indicazione dovrà farsi uso nei
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
con il pubblico.
L’Organizzazione ha sede legale in via
Tommaso Campanella n. 54, nel comune di Verona (Italia), e ha durata
illimitata, fatta salva eventuale estinzione o scioglimento.
Il trasferimento
della sede legale all’interno del medesimo Comune, di competenza dell’Organo di
amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di depositare
nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti.
Diversamente è richiesta la deliberazione dell’Assemblea straordinaria da
approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente
statuto.
ART. 2
(Statuto)
L’Organizzazione
è disciplinata dal presente statuto. L’Assemblea può deliberare uno o più
regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello
statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all’Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione
dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e
scopo)
L’ODV, attraverso
l’attività di volontariato dei propri Associati svolta in via prevalente, opera
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
In particolare,
l’Organizzazione si propone di perseguire gli scopi di solidarietà sociale tra
i popoli e la tutela ambientale attraverso l’integrazione di competenze
ingegneristiche e azioni educative rivolte principalmente ai Paesi in via di
sviluppo. Nello specifico l’Organizzazione persegue lo sviluppo umano e la
sostenibilità ambientale mediante la progettazione e costruzione di
infrastrutture tecnologiche (idriche, energetiche e sanitarie), integrando tali
interventi con attività di formazione e trasferimento di tecnologie appropriate
per contrastare la povertà educativa e materiale e garantire l’autonomia delle
comunità locali e delle fasce svantaggiate.
L’Organizzazione
opera nel rispetto delle future generazioni, valorizzando l’identità culturale
delle comunità coinvolte e promuovendo la cultura della responsabilità
ambientale e della solidarietà.
ART.
6
(Attività
di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)
Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell’intento di agire a favore della collettività l’Organizzazione intende esercitare, in via principale, le attività di interesse generale alle lettere e), l), n), u), di cui al comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della
legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente
articolo.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
1. Realizzazione di programmi nei Paesi in
via di sviluppo che abbiano per oggetto la progettazione, fornitura e
costruzione di impianti e di infrastrutture, nonché la fornitura di
attrezzature e servizi, con l’obiettivo di fornire un contributo materiale e
pratico allo sviluppo di gruppi o comunità locali. Nello specifico, l’ente
opera per la promozione della sostenibilità ambientale attraverso la
realizzazione di impianti fotovoltaici per l’autonomia energetica, la
costruzione di pozzi per l’approvvigionamento di acqua potabile e la posa di
impianti fognari per il corretto trattamento delle acque reflue. L’azione si
completa con interventi di ricerca scientifica e tecnologica mirati al
trasferimento di tecnologie appropriate, garantendo che le soluzioni ingegneristiche
siano sostenibili, manutenibili e integrate nel contesto ambientale di
riferimento.
2. Educazione, istruzione e formazione anche attraverso progetti educativi, sanitari
e di empowerment locale, in presenza e a distanza, per promuovere processi di
sviluppo endogeno.
3. Realizzazione di programmi di
informazione, educazione e sensibilizzazione, in ambito Provinciale, Regionale,
Nazionale ed Estero, allo scopo di promuovere l’acquisizione di una coscienza
critica, la comprensione delle problematiche e l’adozione di comportamenti
responsabili in ogni ambito della vita quotidiana.
4. Realizzazione di periodi di formazione
sull’uso degli strumenti e delle tecniche introdotte, come garanzia di una
successiva e duratura integrazione in nuovi processi di lavoro, da parte degli
abitanti delle zone di intervento.
5. Individuazione e reclutamento di
Volontari per l’invio all’Estero, con lo scopo dello sviluppo dei progetti o
dei piani di intervento redatti in loco.
6. Svolgimento di attività di ricerca e
studio mediante: sviluppo di tesi di laurea e dottorato, partecipazione a
programmi di ricerca nell’ambito delle finalità dell’Organizzazione.
7. Promozione di iniziative volte alla
diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante
attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni,
opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.
Le attività di
interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.
Per l’attività di
interesse generale prestata l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia
svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo
6.
L’Organizzazione
può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del Terzo settore, attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito decreto
ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di
amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a
seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’Organizzazione
può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’Organizzazione
può svolgere le proprie attività anche a contatto con altre realtà: università,
organizzazioni non governative, organismi internazionali, imprese ed enti
locali, restandone tuttavia sempre distinta ed autonoma.
L’azione si fonda sul rispetto e valorizzazione della cultura e dell’identità di ciascuna comunità, nonché sul rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi.
ART.
7
(Ammissione)
Sono Associati
dell’Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi
associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di
cui all’articolo 6.
Per gli aspiranti
Associati minori di età, la domanda dev’essere presentata da chi ne esercita la
responsabilità genitoriale.
Il numero degli
Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero
minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 32, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se
successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del
minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Ufficio del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il
numero entro un anno.
L’ammissione
all’Organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda
dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività d’interesse generale prescelte. La deliberazione è
comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.
In caso di
rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione
all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante
Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva
convocazione.
L’ammissione ad
Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la
categoria di Associati temporanei.
La quota sociale
è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART.
8
(Diritti
e doveri degli Associati)
Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.
Ciascun Associato
ha il diritto di:
●
partecipare, in proprio, o per delega, alle Assemblee ed a votare,
direttamente o per delega, le relative delibere.
●
eleggere gli Organi sociali e di essere eletto
negli stessi; gli Associati minorenni esercitano l’elettorato attivo per il
tramite di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale;
●
essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne
l’andamento;
●
prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee;
●
esaminare i libri sociali secondo le regole
statutariamente stabilite nell’articolo appositamente dedicato;
●
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai
sensi dell’art. 29 del codice del Terzo settore;
e il dovere di:
●
rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere
legalmente adottate dagli Organi sociali;
●
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità e il
termine annualmente stabilito dall’Organo di amministrazione.
ART.
9
(Volontario
e attività di volontariato)
Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di
Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’Organizzazione.
L’attività del
Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall’Organizzazione. Sono vietati i
rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART.
10
(Perdita
della qualifica di Associato)
La qualità di Associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dall’Organizzazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all’Organo di amministrazione ed ha effetto immediato.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione con delibera motivata per il mancato pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Organizzazione, o nel caso in cui l’Associato non ottemperi alle disposizioni statutarie, dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell’Organo di amministrazione. Tale provvedimento deve essere comunicato all’Associato al recapito mail o telefonico risultante dal libro degli Associati. L’Associato, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Organizzazione. L’Associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART.
11
(Organi
sociali)
Sono organi dell’Organizzazione:
● l’Assemblea degli Associati;
● l’Organo di amministrazione;
● il Presidente;
● il Vicepresidente;
● l’Organo di controllo, da nominare al
verificarsi delle condizioni di legge;
● l’Organo di revisione, da nominare al
verificarsi delle condizioni di legge.
Ai componenti
degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5,
del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all’art. 31 D.lgs.
117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini
dello svolgimento della funzione.
Le adunanze e le
riunioni degli Organi sociali collegiali possono tenersi anche per
teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le
riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART.
12
(Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli Associati in regola con il versamento della quota sociale.
Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.
Gli Associati
minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la
responsabilità genitoriale.
L’Assemblea è
presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, raccomandata, e-mail ordinaria o certificata, o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un 1/10 degli Associati o quando l’Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli Associati.
Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione è impugnabile a norma dell’articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno.
Gli
amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro
responsabilità. I componenti dell’Organo di amministrazione non possono votare
nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza.
Qualora debbano
essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’assemblea,
senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.13
(Compiti
dell’Assemblea)
L’Assemblea:
●
determina le linee generali programmatiche dell’attività
dell’Organizzazione;
●
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando
previsto;
●
nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
●
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
●
delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
●
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
●
approva gli eventuali regolamenti attuativi dello
statuto e le loro modifiche;
●
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
●
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Organizzazione;
●
delibera su ogni altra questione sottoposta all’Organo di
amministrazione;
●
controlla l’operato dell’Organo di amministrazione;
●
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART.
14
(Assemblea
ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART.
15
(Assemblea
straordinaria)
L’Assemblea
straordinaria modifica lo statuto e delibera l’eventuale trasformazione,
fusione e scissione dell’Organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli
Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le proposte di
modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli
Organi sociali o da almeno 1/10 degli Associati.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché
la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli
Associati.
ART.
16
(Organo
di amministrazione)
L’Organo di amministrazione governa l’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’Organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea tra i propri Associati.
Dura in carica per 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Possono farne parte esclusivamente gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro dell’Organo di amministrazione.
L’Organo di amministrazione si riunisce almeno 3 volte l’anno ed è validamente costituito e delibera quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Ogni membro dell’Organo di amministrazione ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le riunioni dell’Organo di amministrazione sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail ordinaria o certificata, lettera o raccomandata) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
In caso di urgenza e necessità l’Organo di amministrazione viene convocato anche in assenza delle formalità di convocazione stabilite.
L’Organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
In caso di
dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell’Organo di amministrazione o
nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri,
dell’Organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla
graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,
l’Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell’Organo di
amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all’atto
della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’Organo di
amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l’Assemblea degli Associati per nuove elezioni.
Di ogni seduta
dell’Organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal
Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono
riportati nell’apposito libro verbali dell’Organo di amministrazione.
Ai membri dell’Organo di amministrazione si
applicano le norme di incompatibilità di cui all’articolo 2382 del codice
civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del codice civile.
L’Organo di
amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva
dell’Assemblea.
In particolare,
tra gli altri compiti:
● nomina al proprio interno il
Vicepresidente, se non nominato dall’Assemblea;
● nomina al proprio interno un Segretario
ed un Tesoriere;
● amministra
l’Organizzazione;
● attua le deliberazioni dell’Assemblea;
● delibera il trasferimento della sede
legale nell’ambito dello stesso Comune;
● predispone il bilancio di esercizio
comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il
bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e cura gli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
● documenta il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge
prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
● predispone tutti gli elementi utili
all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
tra cui la quota annuale di adesione all’Organizzazione;
● stipula tutti gli atti e contratti
inerenti le attività associative;
● cura la tenuta dei libri sociali di sua
competenza;
● è responsabile degli adempimenti connessi
all’iscrizione nel Runts;
● delibera l’ammissione o il rigetto
motivato delle domande degli aspiranti Associati;
● pronuncia la decadenza del Consigliere
che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
Il Segretario
coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si
rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione
dell’Organizzazione ed ha i seguenti compiti:
● provvede alla tenuta e all’aggiornamento
del registro degli Associati;
● è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di
amministrazione;
● dà direttive all’eventuale personale
retribuito.
Il Tesoriere cura
la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti:
● provvede alla tenuta dei registri e della
contabilità dell’Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione
relativa, con l’indicazione nominativa degli eventuali soggetti eroganti;
● provvede alla riscossione delle entrate e
al pagamento delle spese secondo le decisioni degli Organi associativi prese in
conformità al presente statuto;
● predispone lo schema del bilancio
consuntivo, che sottopone all’Organo di amministrazione ed all’Assemblea entro
il mese di giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si
riferisce il consuntivo.
Il potere di
rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
ART.
17
(Presidente
e Vicepresidente)
Il Presidente
rappresenta legalmente l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
Il Presidente
convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Presidente,
con firma congiunta con il Tesoriere, autorizza prelievi dal c/c bancario per
l’esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dall’Organo di
amministrazione per importi superiori a una quota fissata dall’Organo di
amministrazione stesso.
In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Il Presidente coordina i lavori dell’Organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Organo di amministrazione.
La carica di Presidente è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni; in mancanza, tali funzioni sono assunte da un altro membro dell’Organo di amministrazione, designato dall’Organo di amministrazione stesso.
In caso di decesso o di rimozione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicepresidente o un altro membro dell’Organo di amministrazione; nella prima seduta utile, l’Assemblea provvede all’elezione del nuovo Presidente.
ART.
18
(Organo
di controllo)
L’Organo di
controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art.
30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.
L’Organo di
controllo:
● vigila sull’osservanza della legge, dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
● vigila sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
● esercita compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
● attesta che il bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente
dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di
controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all’art. 31 del
D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti
devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART.
19
(Organo
di Revisione legale dei conti)
Al verificarsi
delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea deve
nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale
iscritti nell’apposito registro, o attribuire la relativa funzione all’Organo
di controllo di cui all’articolo precedente, se in possesso dei necessari
requisiti.
Art.
20
(Libri sociali)
L’Organizzazione
ha l’obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo
all’Organo di amministrazione:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di
amministrazione;
d) il registro dei Volontari.
I libri delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo e dell’Organo di
revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell’organo a cui si
riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre
gli altri libri sono tenuti a cura dell’Organo di amministrazione.
Tutti gli
Associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto
di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, salvo
diversa ubicazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per
iscritto all’Organo di amministrazione.
ART. 21
(Risorse
economiche)
Le risorse
economiche dell’Organizzazione possono essere costituite da:
● quote associative;
● contributi pubblici e privati;
● donazioni e lasciti testamentari;
● rendite patrimoniali;
● attività di raccolta fondi;
● rimborsi da convenzioni;
● attività diverse;
● ogni altra entrata ammessa ai sensi del
D.Lgs. 117/2017.
ART.
22
(I
beni)
I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono
elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e
può essere consultato dagli Associati.
ART.
23
(Divieto
di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Organizzazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati,
Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo nonché l’obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART.
24
(Bilancio)
Il bilancio di
esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni
anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle
relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e
corretta l’andamento economico e finanziario dell’Organizzazione.
Il bilancio è
predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea
ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
nei termini di legge.
ART. 25
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.
ART.
27
(Personale
retribuito)
L’Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Organizzazione.
ART.
28
(Responsabilità
ed assicurazione dei Volontari)
I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART.
29
(Responsabilità
della organizzazione)
Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Organizzazione, i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte
rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell’Organizzazione.
ART. 30
(Assicurazione
dell’organizzazione)
L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Organizzazione stessa.
ART.
31
(Devoluzione
del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, da decidere secondo lo svolgere dell’ultima Assemblea in cui si decide dell’estinzione o scioglimento, e comunque secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART.
32
(Disposizioni
finali)
Per quanto non è
previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs.
n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile e alle
relative disposizioni di attuazione.
ART.
33
(Norma
transitoria)
A decorrere dal
termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con
l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art.
5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali
contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
